Art. 4 · Modalità di tenuta dei registri
Capo I

Art. 4

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Modalità di tenuta dei registri

In vigore dal 11 ott 2000
1. La tenuta informatizzata dei registri secondo le regole tecniche e le regole procedurali di attuazione garantisce la integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati e consente l'identificazione del soggetto che accede al registro; 2. I registri tenuti su supporto cartaceo, prima di essere posti in uso, sono numerati e vidimati in ogni mezzo foglio dal dirigente della cancelleria o della segreteria dell'ufficio o da persona da lui delegata.
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-03-27;264#art-4