Capo IV

Art. 16

Prima copia dei provvedimenti in forma digitale

In vigore dal 11 ott 2000
1. I soggetti di cui all', comma 1, procedono: a) al momento del deposito, a fare la copia digitale, da conservare nell'archivio di cui all', comma 1; b) ad acquisire nell'archivio digitale ogni annotazione riportata sull'originale del provvedimento; c) ad autenticare la copia informatica del provvedimento e le successive annotazioni mediante la firma digitale.
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Prima copia dei provvedimenti in forma digitale (Art. 16 Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo