Capo IV
Art. 16
Prima copia dei provvedimenti in forma digitale
In vigore dal 11 ott 2000
1. I soggetti di cui all', comma 1, procedono:
a) al momento del deposito, a fare la copia digitale, da conservare nell'archivio di cui all', comma 1;
b) ad acquisire nell'archivio digitale ogni annotazione riportata sull'originale del provvedimento;
c) ad autenticare la copia informatica del provvedimento e le successive annotazioni mediante la firma digitale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-03-27;264#art-16