Capo V
Art. 20
Regole procedurali
In vigore dal 11 ott 2000
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sono emanate le regole procedurali.
2. Nelle more della emanazione delle regole procedurali i sistemi informatici in uso possono essere utilizzati se assicurano il controllo dell'accesso ai dati e la integrità fisica degli stessi secondo gli standard indicati dall'ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 marzo 2000
Il Ministro della giustizia
Diliberto
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Il Ministro delle finanze
Visco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2000
Atti di Governo, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 67
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-03-27;264#art-20