Capo V

Art. 20

Regole procedurali

In vigore dal 11 ott 2000
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sono emanate le regole procedurali. 2. Nelle more della emanazione delle regole procedurali i sistemi informatici in uso possono essere utilizzati se assicurano il controllo dell'accesso ai dati e la integrità fisica degli stessi secondo gli standard indicati dall'ufficio del responsabile dei sistemi informativi automatizzati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 marzo 2000 Il Ministro della giustizia Diliberto Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro delle finanze Visco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2000 Atti di Governo, registro n. 2 Giustizia, foglio n. 67
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Regole procedurali (Art. 20 Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.) — Testo vigente | Portale Normativo