Art. 9
In vigore dal 25 giu 1997
1. All' del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'alinea del comma 5, è sostituito dal seguente: "La reintroduzione nel deposito speditore di una frazione di partita di prodotto ad imposta assolta, non potuta scaricare, per la quale, in relazione all'entità, non si è resa necessaria l'emissione del DAS, è consentita con la scorta di una apposita dichiarazione scritta rilasciata dal destinatario, a richiesta del trasportatore, da cui sia possibile rilevare:";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Qualora una partita di prodotto ad accisa assolta, per la cui movimentazione si renda dovuta l'emissione del DAS, giacente presso un impianto di utilizzazione, debba essere reintrodotta in un deposito commerciale, nel caso in cui l'utilizzatore non sia abilitato all'emissione del suddetto documento lo stesso è emesso dal destinatario, che vi appone le annotazioni relative al motivo della reintroduzione. L'esemplare n. 1 è posto, dal destinatario, a corredo delle proprie contabilità; l'esemplare n. 2 ed una copia dell'esemplare n. 1 vengono sottoscritti, prima dell'inizio del trasporto, anche dall'esercente dell'impianto utilizzatore, che trattiene la copia dell'esemplare n. 1, da custodire a termini di legge e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno, mentre l'esemplare n. 2, a trasporto effettuato, viene custodito unitamente all'esemplare n. 1.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-05-16;148#art-9