Art. 13
In vigore dal 25 giu 1997
1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 21 del regolamento è sostituito dal seguente: "Se trattasi di miscela di ''biodiesel'' con oli minerali, nei suddetti documenti è riportata anche l'indicazione della percentuale di miscelazione, come previsto, per le miscele con gasolio, dal decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1994.".
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-05-16;148#art-13