Art. 11
In vigore dal 25 giu 1997
1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 18 del regolamento sono sostituiti dai seguenti:
" 1. Nel caso di trasporto alla rinfusa, effettuato con autobotti fornite di idoneo misuratore volumetrico, di più partite di oli minerali, per ognuna delle quali si rende dovuta l'emissione del DAS, destinate a consumatori diversi, l'incaricato del trasporto viene munito, dal mittente, di tanti DAS quanti sono i destinatari del prodotto costituente il carico dell'autobotte, da accertarsi in partenza mediante pesatura o con altri sistemi idonei di misura. Se le partite sono destinate ad impianti di distribuzione automatica di carburanti, il misuratore volumetrico è dotato anche di dispositivo impressore dei volumi erogati.
2. Per consentire all'incaricato del trasporto di effettuare le singole consegne mediante misurazione volumetrica con il misuratore applicato all'autobotte, il quantitativo da consegnare a ciascun destinatario è espresso nel relativo DAS, oltre che in peso anche nel corrispondente volume ambiente.
3. L'incaricato del trasporto deve essere altresì fornito di una distinta dei DAS affidatigli, nella quale sono riportati gli elementi d'identificazione dei singoli DAS, nonché le letture, iniziali e finali, del contatore totalizzatore del misuratore applicato all'autobotte, corrispondenti ai quantitativi di prodotto da erogare ai singoli destinatari, i quali appongono la loro firma leggibile, seguita dalla data, in margine alla distinta in parola, in segno di ricevuta della merce e del documento di accompagnamento. In alternativa all'indicazione delle letture iniziali e finali del contatore totalizzatore, se l'autobotte è munita di dispositivo impressore dei volumi erogati, alla distinta può essere allegata, per ciascuna partita scaricata, il relativo scontrino, recante le indicazioni di cui al comma 4, firmato dall'incaricato del trasporto.
4. Se la quantità scaricata non dovesse corrispondere a quella indicata nel relativo DAS l'esercente dell'ultimo impianto destinatario, dopo l'assunzione in carico della quantità risultante dal predetto DAS, scarica, per calo di trasporto, o assume in carico, rispettivamente, le eventuali deficienze od eccedenze rilevate all'atto della discarica, secondo le indicazioni del misuratore volumetrico o risultanti dallo scontrino emesso dall'apposito dispositivo impressore dei volumi, se installato. Lo scontrino viene emesso in due esemplari sui quali sono riportati il numero d'identificazione del misuratore o la targa dell'autobotte, la numerazione progressiva dell'impressore e la lettura del contatore, all'inizio e alla fine dell'erogazione; un esemplare dello scontrino, firmato dall'incaricato del trasporto e completato con l'indicazione del quantitativo complessivamente trasportato, resta a corredo del registro di carico e scarico dell'impianto destinatario mentre l'altro esemplare, con la firma del destinatario, è allegato alla distinta. In mancanza del dispositivo impressore, lo scontrino è sostituito da una dichiarazione rilasciata dall'incaricato del trasporto. La suddetta procedura per l'assunzione in carico delle eccedenze e per lo scarico delle deficienze è valida per le sole differenze attribuibili alle variazioni termiche che possono verificarsi fra il momento del carico e quello dello scarico ed alle tolleranze degli strumenti di misura. Se le differenze non rientrano nei suddetti limiti, l'esercente dell'ultimo impianto destinatario ne dà immediata comunicazione all'UTF.".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-05-16;148#art-11