Art. 15

In vigore dal 25 giu 1997
1. Il termine stabilito dall'articolo 27, comma 1, del regolamento per l'utilizzazione degli stampati previsti dalla preesistente normativa è prorogato fino ad un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti per le tipografie ed i rivenditori autorizzati o per gli operatori si applicano dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 maggio 1997 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1997 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 317
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