Art. 12
In vigore dal 25 giu 1997
1. All'articolo 19 del regolamento è aggiunto il seguente comma:
"2-bis. La procedura per la fornitura di calore in appalto, di cui ai commi 1 e 2, si applica anche al caso di impiego di olio combustibile. Qualora, per cessazione dell'appalto o per altro motivo, si debbano trasportare giacenze di prodotto da un utilizzatore ad un altro e si renda necessaria l'emissione di un DAS, tale documento è emesso dall'UTF, con la procedura di cui all', comma 4-bis.".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-05-16;148#art-12