Art. 8
In vigore dal 25 giu 1997
1. All' del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'alinea e le lettere a) e b) del comma 1, sono così sostituiti: "Per i trasferimenti di merci ad imposta assolta lo speditore è tenuto:
a) ad annotare giornalmente, nel registro di carico e scarico di cui all', comma 3, lettera c) od all', comma 1, del testo unico, il giorno di partenza, i quantitativi complessivamente spediti nella giornata con la scorta del DAS, distintamente per qualità della merce, ed i numeri d'identificazione dei DAS emessi. Analoghe annotazioni vengono effettuate per le partite estratte con la scorta di documenti commerciali;
b) a porre a corredo del suddetto registro gli esemplari n. 1 dei DAS e le matrici dei documenti commerciali emessi;";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione può essere dispensato dall'UTF, limitatamente ai trasferimenti aventi termine in territorio nazionale, dall'obbligo di firmare il DAS ed autorizzato ad apporre, in sua vece, anche prestampato, il timbro speciale di cui all', comma 3, a condizione che abbia preventivamente presentato una dichiarazione con la quale si assume la responsabilità di tutti i rischi connessi ai trasferimenti effettuati con i DAS recanti il suo timbro speciale. In tal caso, nel riquadro 15, in luogo della firma deve essere apposta l'annotazione ''Dispensa dalla firmà'.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-05-16;148#art-8