Art. 3

In vigore dal 25 giu 1997
1. Al comma 2 dell' del regolamento è aggiunto il seguente periodo: "Il visto apposto dall'ufficio finanziario sull'esemplare n. 3 del DAA ha valore di presa d'atto e di attestazione di conformità del suddetto esemplare con l'esemplare n. 4.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-05-16;148#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo