Art. 2
In vigore dal 25 giu 1997
1. All' del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: "È, del pari, consentito che il DAA sia approntato in un numero di esemplari superiore ai quattro previsti, purchè siano contraddistinti dal numero indicativo dell'esemplare e rechino, in maniera indelebile, la scritta "Non valido ai fini del regime delle accise.". I suddetti esemplari aggiuntivi possono essere anch'essi sottoposti a bollatura, unitamente agli altri esemplari.";
b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
" 8. I DAA di tipo commerciale sono emessi utilizzando appositi stampati predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministro delle finanze ai sensi dell', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627. Per la predisposizione, la fornitura e la contabilizzazione degli stampati si applicano le modalità di cui agli , commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 11 del decreto del Ministro delle finanze 29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del 30 novembre 1978. Gli operatori che ritirano, per la prima volta, i DAA di tipo commerciale presso una tipografia od un rivenditore autorizzato cosegnano ai suddetti venditori copia, vistata dell'UTF, della licenza fiscale di esercizio o, in mancanza, di una apposita autorizzazione dell'UTF o della Dogana, che i venditori medesimi conservano a corredo delle proprie contabilità. I successivi ritiri sono effettuati previa dichiarazione scritta dell'operatore attestante, sotto la propria responsabilità, la permanenza della validità del proprio titolo all'emissione dei suddetti documenti. Le tipografie ed i rivenditori autorizzati effettuano all'UTF competente sul territorio dove sono ubicati gli utilizzatori oppure i rivenditori autorizzati la comunicazione dei DAA forniti a tali soggetti entro il giorno 10 di ciascun mese, per gli stampati forniti nel mese precedente. Sul modello fornito possono non essere prestampate le indicazioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), ferma restando l'apposizione, da parte della tipografia autorizzata, della propria numerazione. È' consentito che il DAA sia approntato con un numero di esemplari superiore ai quattro previsti, secondo la procedura di cui al comma 5. Prima della distribuzione, i DAA di tipo commerciale sono presentati dalle tipografie autorizzate agli UTF, secondo un programma da concordare con i suddetti uffici, per la bollatura, da effettuarsi secondo lemodalità di cui ai commi da 2 a 6. La copia della domanda di pertinenza della tipografia, con l'attestazione dell'avvenuta bollatura, viene posta a corredo delle registrazioni tenute dalla tipografia medesima, mentre la contabilizzazione dei DAA bollati viene effettuata dall'UTF su un registro analogo a quello tenuto, ai sensi dell', per i DAA di tipo amministrativo.";
c) il secondo periodo del comma 11 è sostituito dal seguente: "I DAA sono compilati secondo le indicazioni riportate nelle singole caselle, con le seguenti modifiche od eccezioni, che, relativamente alla lettera a), riguardano solo la circolazione interna:
a) è omessa la compilazione delle caselle 12, 13, 14, 15 e 21; può essere omessa la compilazione delle caselle 5 e 6; nella casella 18 è omessa l'indicazione della densità a 15 C relativamente agli oli combustibili, ai gas di petrolio liquefatti e al gas metano, mentre per gli altri oli minerali in luogo della densità a 15 C è indicato il peso specifico a 15 C, corretto per tener conto della spinta dell'aria; nella casella 19, in caso di trasferimento di gas di petrolio liquefatti, il codice NC è limitato alle prime quattro cifre; in caso di trasferimento di metano a mezzo carri bombolai, non viene compilata la casella 22 e il quantitativo trasportato è espresso nella casella 20 in metri cubi alla temperatura di 15 C ed alla pressione normale;
b) nella casella 9 viene indicato, oltre al nome del vettore, anche il nome della persona che, per conto del vettore, esegue il trasporto, d'ora in avanti denominata ''incaricato del trasportò'.
Per i trasferimenti via mare vengono indicati gli elementi identificativi della nave; per i trasferimenti a mezzo tubazione viene apposta la dicitura ''via oleodottò';
c) nella casella 16 sono riportate la data e l'ora d'inizio della spedizione, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unità;
d) nella casella 17 la durata del viaggio, comprensiva anche delle soste programmate, è espressa in ore, per i viaggi che terminano entro la giornata in cui sono iniziati, ed in giorni, negli altri casi;
e) nella casella B vengono indicati, oltre al cambio del luogo di consegna, anche l'eventuale cambio del destinatario, gli scarichi parziali o l'eventuale rientro in deposito.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-05-16;148#art-2