Art. 7

In vigore dal 25 giu 1997
1. All' del regolamento sono apportate le seguenti modifiche: a) l'ultimo periodo del comma 2 è sostituito dal seuente: "Per l'attribuzione del numero identificativo del documento, per l'approntamento con un numero di esemplari superiori ai tre previsti, per la bollatura e la contabilizzazione presso l'UTF, per la circolazione nel solo territorio nazionale, per l'impiego di fogli in bianco o parzialmente prestampati per la compilazione o la stampa informatizzata, per la messa in uso dei modelli, per il cambio della ragione sociale e per l'eventuale utilizzazione di altri sistemi di validazione si seguono le medesime procedure previste, per i DAA di tipo amministrativo, dall', commi da 3 a 7 e da 10 a 12."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: " 3. I DAS sono compilati secondo le indicazioni riportate nei singoli riquadri; nel riquadro 5 sono indicati, oltre al nome del vettore, anche il nome dell'incaricato del trasporto, come definito dall', comma 11, lettera b), nonché la data e l'ora d'inizio del trasporto, facendo precedere dallo zero i numeri relativi al giorno, al mese ed all'ora, se costituiti da unità. Per i trasferimenti fra soggetti operanti nel territorio nazionale: a) viene omessa la compilazione dei riquadri 3, 11, 13 e B, tranne il caso, per il riquadro 13, di trasferimenti di carburante destinato a distributori automatici ovvero di oli minerali commercializzati a volume ambiente; in tale evenienza nel suddetto riquadro è riportato, in luogo del prezzo di fattura, il volume alla temperatura ambiente. Viene pure omessa, nel riquadro 15, l'annotazione relativa al rinvio dell'esemplare n. 3. Il riquadro n. 6 è riservato alle annotazioni; b) l'indicazione del numero della partita IVA viene omessa nel riquadro 1. In caso di estrazione effettuata per conto di un committente, il numero della partita IVA da riportare nel riquadro 4 è quello del committente, di cui deve essere indicato anche il nome, preceduto dalle parole: ''per contò'; nei DAS di tipo commerciale il nome del committente ed il suo numero di partita IVA possono essere riportati in un apposito riquadro; c) nel riquadro 8 viene omessa l'indicazione della densità a 15 C, relativamente agli oli combustibili ed ai gas petroliferi liquefatti; per gli altri oli minerali invece della densità a 15 C va indicato il peso specifico a 15 C, corretto per tener conto della spinta dell'aria; d) può omettersi l'indicazione, nel riquadro 9, del codice NC, quando la denominazione commerciale del prodotto, riportata nel riquadro 8, sia sufficiente anche alla determinazione del suo regime fiscale; e) per gli oli minerali può omettersi la compilazione del riquadro 10."; c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Nei casi di trasferimenti particolari, per i quali il DAS non possa essere emesso dall'operatore, tale documento è emesso dall'UTF, su stampato fornito dall'operatore medesimo, previa esibizione della documentazione giustificativa della detenzione del prodotto.".
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-05-16;148#art-7

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