Art. 5
In vigore dal 25 giu 1997
1. All' del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 sono aggiunti i seguenti periodi: "Se solo una frazione della partita trasferita è scaricata, viene avvertito l'UTF competente per l'impianto del destinatario e vengono effettuate le opportune annotazioni sul DAA; la frazione non scaricata viene rinviata al deposito mittente o trasferita ad altro impianto abilitato a riceverla, con la scorta dello stesso DAA, mentre la parte scaricata viene assunta provvisoriamente in carico in base a dichiarazione firmata dall'incaricato del trasporto e dal destinatario. La presa in carico definitiva è effettuata in base ad un DAA ''non scorta mercè', emesso dal mittente entro il quinto giorno successivo a quello dello scarico parziale del prodotto.";
b) il terzo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: "Effettuato lo scarico di ciascuna partita il relativo DAA ''non scorta mercè' viene completato dal destinatario con l'indicazione del quantitativo scaricato.".
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-05-16;148#art-5