Art. 4
In vigore dal 25 giu 1997
1. Il comma 3 dell' del regolamento è sostituito dal seguente:
" 3. Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione può essere dispensato dall'UTF dall'obbligo di firmare il DAA ed autorizzato ad apporre, in sua vece, il timbro speciale di cui all', paragrafo 1, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2225 / 1993 della Commissione del 27 luglio 1993, previa presentazione della dichiarazione prevista dal suddetto regolamento.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-05-16;148#art-4