Art. 4

In vigore dal 25 giu 1997
1. Il comma 3 dell' del regolamento è sostituito dal seguente: " 3. Lo speditore che disponga di un sistema elettronico o automatico di elaborazione può essere dispensato dall'UTF dall'obbligo di firmare il DAA ed autorizzato ad apporre, in sua vece, il timbro speciale di cui all', paragrafo 1, punto 3, del regolamento (CEE) n. 2225 / 1993 della Commissione del 27 luglio 1993, previa presentazione della dichiarazione prevista dal suddetto regolamento.".
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-05-16;148#art-4

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Art. 4 Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 25 marzo 1996, n. 210, concernente norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise. — Testo vigente | Portale Normativo