Art. 6
In vigore dal 25 giu 1997
1. Al comma 2 dell' del regolamento è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della circolazione, le merci contenenti alcole o prodotti di cui ai codici NC 2207 e 2208, esenti, denaturati o non denaturati, non sono considerate sottoposte al regime delle accise.".
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