Art. 10
In vigore dal 25 giu 1997
1. Il comma 1 dell'articolo 17 del regolamento è sostituito dal seguente:
" 1. Nei casi di cui agli , qualora lo speditore sia un esercente di deposito fiscale, si applicano le medesime procedure con l'obbligo aggiuntivo, da parte del mittente, in caso di rientro della merce, di comunicare, prima della reintroduzione in deposito, il cambio di destinazione a mezzo fax o altro sistema di teletrasmissione all'ufficio finanziario competente sull'impianto o deposito mittente.".
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1997-05-16;148#art-10