Capo IV
Art. 8
Individuazione delle sostanze e dei preparati pericolosi
In vigore dal 4 mag 1997
1. Ai sensi dell', comma 1, lettera c), della legge, per "materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente" si intendono le sostanze ed i preparati regolamentati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive norme di modificazione ed attuazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-02-08;101#art-8