Capo IV

Art. 8

Individuazione delle sostanze e dei preparati pericolosi

In vigore dal 4 mag 1997
1. Ai sensi dell', comma 1, lettera c), della legge, per "materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente" si intendono le sostanze ed i preparati regolamentati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive norme di modificazione ed attuazione.
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Individuazione delle sostanze e dei preparati pericolosi (Art. 8 Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante) — Testo vigente | Portale Normativo