Capo I

Art. 1

Obblighi di informazione

In vigore dal 4 mag 1997
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la legge 10 aprile 1991, n. 126, recante norme per l'informazione del consumatore, così come modificata dall'articolo 22 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1993; Visto, in particolare, l', comma 2, della citata legge, che prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e con il Ministro di grazia e giustizia, siano emanate le norme di attuazione del comma 1 della legge stessa, anche al fine di assicurarne, per i prodotti provenienti da Paesi della CEE, una applicazione compatibile con i principi di diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma 1 della legge citata e che prevede altresì che con lo stesso decreto siano disciplinati i casi in cui è consentito riportare in lingua originaria alcune indicazioni; Ritenuta la necessità di dare attuazione alla citata legge anche prevedendo che con successivi provvedimenti possano essere individuate, in relazione a particolari categorie di prodotti, ulteriori modalità tecniche di adempimento degli obblighi previsti dalla legge stessa; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996; Ritenuto di non accogliere il predetto parere del Consiglio di Stato limitatamente all'osservazione concernente l'opportunità di inser- ire, all', un nuovo comma 3 concernente l'indicazione delle limitazioni temporali del prodotto, in considerazione del fatto che per la generalità dei prodotti per i quali il decorso del tempo assume rilievo determinante, tale aspetto è già disciplinato da disposizioni nazionali armonizzate, non applicandosi conseguentemente il presente regolamento ai sensi dell'articolo 1-bis della citata legge n. 126 del 1991, mentre per gli altri prodotti, ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo e del comma 1 dell', devono essere fornite tutte le indicazioni necessarie per la corretta fruizione del prodotto e per evitare i pericoli derivanti dal suo uso. Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 16812-I.20.5 in data 7 agosto 1996; Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri protocollo DAGL n. 1/1.1.4/31890/4.13.91, rispettivamente del 7 ottobre 1996 e del 9 gennaio 1997, con le quali si precisa che la presa d'atto della predetta comunicazione vale come concerto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in assenza del Ministro delle politiche dell'Unione europea, e che il provvedimento non va comunque sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: . Obblighi di informazione 1. Ai sensi dell', comma 1 della legge 10 aprile 1991, n. 126, di seguito denominata legge, il presente regolamento disciplina l'apposizione, sui prodotti o sulle confezioni dei prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio nazionale, di indicazioni chiaramente visibili e leggibili, relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea; c) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione, ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-02-08;101#art-1

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