Capo II
Art. 4
Indicazioni per prodotti sfusi
In vigore dal 4 mag 1997
1. Nel caso di prodotti non preconfezionati venduti sfusi e di prodotti preconfezionati venduti previo frazionamento, le indicazioni di cui all' possono essere anche apposte su apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono, ovvero affisso nei comparti dei locali di vendita in cui sono esposti, in modo che siano adeguatamente ed integralmente visibili dai potenziali acquirenti.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-02-08;101#art-4