Capo I

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 4 mag 1997
1. Le prescrizioni di cui al presente regolamento si applicano ai prodotti oggettivamente destinati ad esse utilizzati da persone fisiche che agiscono per fini estranei alla loro attività professionale. 2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge, i prodotti oggetto di specifiche direttive o altre disposizioni comunitarie e delle relative norme nazionali di recepimento. 3. Ai sensi dell', commi 3 e 4, della legge, per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente regolamento si applicano per gli aspetti non disciplinati.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-02-08;101#art-2

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