Capo II

Art. 3

Indicazioni per i prodotti preconfezionati

In vigore dal 4 mag 1997
1. Le indicazioni di cui all' devono figurare sull'imballaggio preconfezionato oppure sulla etichetta fissata o legata al medesimo oppure su anelli, fascette o dispositivi di chiusura, al momento in cui i prodotti sono posti in vendita al consumatore; le indicazioni devono essere indelebili e contenute in un unico campo visivo e devono essere apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate. 2. Le istruzioni, le precauzioni e le indicazioni relative alla destinazione d'uso di cui all', comma 1, lettera e), della legge, possono essere altresì riportate in altra documentazione illustrativa fornita unitamente al prodotto. 3. Per i prodotti preconfezionati destinati al consumatore ma commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore stesso, le indicazioni di cui al presente articolo possono figurare su un documento commerciale relativo a detti prodotti, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 nel momento in cui sono offerti al consumatore.
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