Capo III
Art. 7
Esclusioni dell'obbligo di indicazione
In vigore dal 4 mag 1997
1. L'indicazione della denominazione merceologica di un prodotto può essere omessa allorchè questa appaia manifesta dall'aspetto del prodotto stesso.
2. Fatto salvo il divieto previsto dall', comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, i prodotti che hanno un aspetto diverso da quello che sono in realtà devono comunque riportare l'indicazione della denominazione merceologica.
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