Capo IV

Art. 9

Indicazione delle sostanze e dei preparati pericolosi

In vigore dal 4 mag 1997
1. L'eventuale presenza nei prodotti dei materiali e delle sostanze di cui all' deve essere sempre dichiarata, qualora tali materiali e sostanze, in occasione dell'uso, anche non appropriato purchè ragionevolmente prevedibile, dell'immagazzinamento o dello smaltimento del prodotto possano essere ceduti in quantità tale da rappresentare un rischio per l'uomo, le cose o l'ambiente. 2. Le indicazioni di cui al presente articolo, in mancanza di specifiche disposizioni, devono essere apposte con caratteri di visibilità e leggibilità adeguate alla dimensione del prodotto o della confezione; detti caratteri di visibilità devono, comunque, essere superiori a quelli con cui vengono riportate le altre indicazioni di cui al presente regolamento.
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Indicazione delle sostanze e dei preparati pericolosi (Art. 9 Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante) — Testo vigente | Portale Normativo