Capo IV
Art. 9
Indicazione delle sostanze e dei preparati pericolosi
In vigore dal 4 mag 1997
1. L'eventuale presenza nei prodotti dei materiali e delle sostanze di cui all' deve essere sempre dichiarata, qualora tali materiali e sostanze, in occasione dell'uso, anche non appropriato purchè ragionevolmente prevedibile, dell'immagazzinamento o dello smaltimento del prodotto possano essere ceduti in quantità tale da rappresentare un rischio per l'uomo, le cose o l'ambiente.
2. Le indicazioni di cui al presente articolo, in mancanza di specifiche disposizioni, devono essere apposte con caratteri di visibilità e leggibilità adeguate alla dimensione del prodotto o della confezione; detti caratteri di visibilità devono, comunque, essere superiori a quelli con cui vengono riportate le altre indicazioni di cui al presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-02-08;101#art-9