Capo VI
Art. 13
Precauzioni d'uso
In vigore dal 4 mag 1997
1. Ai sensi dell', comma 1, lettera e), della legge e conformemente al disposto dell', commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, devono essere fornite al consumatore informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dall'uso, anche non appropriato purchè ragionevolmente prevedibile, del prodotto, qualora tali informazioni non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze; devono essere altresì marcati i prodotti o la partita di prodotti in modo da poterne consentire l'identificazione, singolarmene o per lotti.
2. Devono comunque essere indicate le precauzioni necessarie alla prevenzione dei rischi determinati dalla presenza delle sostanze e dei materiali pericolosi individuati ai sensi dell' ovvero dalla combinazione con le sostanze ed i materiali con i quali il prodotto può prevedibilmente venire in contatto nell'uso cui è destinato, qualora tali adempimenti non siano già disciplinati da specifiche disposizioni.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-02-08;101#art-13