Capo V
Art. 10
Indicazioni dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione
In vigore dal 4 mag 1997
Indicazioni dei materiali impiegati
e dei metodi di lavorazione
1. Devono essere dichiarati i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione che assumono rilevanza in relazione al prodotto che:
a) per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione, può essere ragionevolmente confuso con altri prodotti in commercio per i quali sono impiegati materiali o metodi di lavorazione che attribuiscono caratteristiche d'impiego o di durata ovvero valore economico superiori o comunque diversi rispetto al prodotto stesso;
b) in ragione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione, impone limitazioni o cautele particolari nell'uso cui sarà ragionevolmente destinato dal consumatore, diverse da quelle relative ad uno o più prodotti in commercio con i quali può essere confuso per il suo aspetto esteriore ovvero per le modalità di presentazione o di pubblicizzazione.
2. È fatta salva la facoltà di dichiarare comunque i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-02-08;101#art-10