Capo II
Art. 5
Indicazioni in lingua non italiana
In vigore dal 4 mag 1997
1. Ai sensi dell', commi 1 e 4, della legge, le indicazioni previste dal presente regolamento devono essere apposte in lingua italiana.
2. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.
3. Qualora le indicazioni di cui al presente regolamento siano apposte in più lingue, quelle in lingua italiana devono essere riportate con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-02-08;101#art-5