Capo III
Art. 6
Indicazione della denominazione legale o merceologica
In vigore dal 4 mag 1997
1. La denominazione legale o merceologica di un prodotto consiste nella denominazione prevista dalle disposizioni che lo disciplinano ovvero, in mancanza, nella denominazione risultante da usi e consuetudini ovvero, in mancanza, nella descrizione del prodotto accompagnata dalle ulteriori informazioni sulla sua natura e destinazione d'uso che consentano al possibile acquirente di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere ragionevolmente confuso.
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-02-08;101#art-6