Capo V

Art. 11

Esclusione dall'obbligo di indicazione

In vigore dal 4 mag 1997
1. Sono esclusi dall'obbligo di indicazione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione i prodotti per i quali questi sono già resi manifesti dalla denominazione legale o merceologica, ovvero che sono già assoggettati a discipline speciali che prescrivono l'indicazione dei materiali aventi rilievo per il consumatore.
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Esclusione dall'obbligo di indicazione (Art. 11 Regolamento di attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 126, recante) — Testo vigente | Portale Normativo