Art. 11 · Esclusione dall'obbligo di indicazione
Capo V

Art. 11

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Esclusione dall'obbligo di indicazione

In vigore dal 4 mag 1997
1. Sono esclusi dall'obbligo di indicazione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione i prodotti per i quali questi sono già resi manifesti dalla denominazione legale o merceologica, ovvero che sono già assoggettati a discipline speciali che prescrivono l'indicazione dei materiali aventi rilievo per il consumatore.
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1997-02-08;101#art-11