Titolo primo
Art. 8
In vigore dal 8 ago 1995
1. Il Servizio ispettivo centrale coordina l'attività ispettiva compartimentale ordinaria sulla base di un programma redatto annualmente da ciascun Servizio ispettivo compartimentale e proposto dai competenti direttori compartimentali.
2. Il Servizio ispettivo centrale può richiedere motivatamente la modifica ovvero la integrazione del programma proposto dai direttori compartimentali.
3. Sulla attività ispettiva straordinaria dei servizi ispettivi compartimentali deve essere di volta in volta informato il Servizio ispettivo centrale, restando ferme le prerogative e le attribuzioni proprie degli stessi servizi ispettivi compartimentali.
4. Resta salva la facoltà di intervento diretto da parte del Servizio ispettivo centrale, qualora particolari circostanze lo richiedano.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-8