Titolo primo
Art. 4
In vigore dal 8 ago 1995
1. L'attività di vigilanza e controllo degli ispettori centrali si svolge secondo un programma di visite ispettive ordinarie, suddivise per ambiti territoriali, programma presentato annualmente al direttore generale del Dipartimento per l'approvazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-4