Titolo primo

Art. 2

In vigore dal 8 ago 1995
1. Il Servizio ispettivo centrale opera alle dirette dipendenze del direttore generale del Dipartimento ed esplica, anche su richiesta rivolta allo stesso dal direttore generale degli affari generali e del personale e dai direttori centrali del Dipartimento del territorio, funzioni di verifica della efficienza degli uffici del Dipartimento del territorio ed attività di vigilanza sui Servizi delle direzioni compartimentali, nonché, qualora lo richiedano particolari circostanze, su uffici periferici del Dipartimento del territorio, nell'ambito delle attribuzioni previste dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. 2. Il Servizio evidenzia, vagliando eventuali soluzioni proposte dagli uffici, interventi correttivi che si rivelino necessari per ottenere la predetta efficienza. 3. Il Servizio ispettivo centrale è, altresì, tenuto a svolgere le stesse attività di verifica dell'efficienza e di indagine richieste, sempre tramite il direttore generale del Dipartimento, dal segretario generale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza a questi attribuite dall', comma 2, della legge n. 358 del 29 ottobre 1991.
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