Titolo primo

Art. 7

In vigore dal 8 ago 1995
1. In caso di accertamenti ispettivi relativi al comportamento di funzionari ed impiegati, il Servizio ispettivo centrale informa la Direzione centrale del personale affinché sia data tempestiva comunicazione agli interessati, ai sensi del comma 5 dell'art. 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992. 2. L'esito degli accertamenti condotti viene trasmesso, con apposita relazione, al direttore generale del Dipartimento ed al direttore centrale del personale per le eventuali procedure e provvedimenti di competenza.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-7

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