Titolo primo

Art. 9

In vigore dal 8 ago 1995
1. L'attività di coordinamento dell'azione ispettiva compartimentale di natura ordinaria si attua tramite una conferenza annuale fra gli ispettori centrali ed i direttori compartimentali o loro delegati. 2. Sull'esito della predetta conferenza viene redatta apposita relazione da produrre al direttore generale del Dipartimento. 3. Alla conferenza annuale partecipa un funzionario od impiegato, di qualifica non inferiore al livello settimo, del Servizio ispettivo centrale, con funzioni di segretario.
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