Titolo primo
Art. 11
In vigore dal 8 ago 1995
1. L'attività di controllo, verifica e vigilanza si esplica nell'analisi documentale, nella ricerca e nella rilevazione.
2. In particolare l'ispettore centrale in verifica ordinaria deve accertare:
a) la osservanza della normativa vigente, delle circolari, delle direttive e delle istruzioni;
b) la concordanza fra i dati acquisiti dai documenti reperiti nel corso della ispezione e quelli rilevati o acquisibili presso altre fonti;
c) la esistenza di situazioni anomale;
d) lo stato complessivo della gestione dei servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-11