Art. 11
Titolo primo

Art. 11

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In vigore dal 8 ago 1995
1. L'attività di controllo, verifica e vigilanza si esplica nell'analisi documentale, nella ricerca e nella rilevazione. 2. In particolare l'ispettore centrale in verifica ordinaria deve accertare: a) la osservanza della normativa vigente, delle circolari, delle direttive e delle istruzioni; b) la concordanza fra i dati acquisiti dai documenti reperiti nel corso della ispezione e quelli rilevati o acquisibili presso altre fonti; c) la esistenza di situazioni anomale; d) lo stato complessivo della gestione dei servizi.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-11