Titolo primo

Art. 10

In vigore dal 8 ago 1995
1. Gli ispettori centrali riferiscono sui risultati delle ispezioni, con apposita relazione scritta dal direttore generale del Dipartimento che provvede a impartire eventuali direttive alle direzioni centrali competenti per materia trattata ovvero alle direzioni compartimenti competenti per territorio. 2. Le direzioni centrali ovvero compartimentali assumono le conseguenti iniziative di pertinenza, ritenute necessarie ed opportune.
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