Titolo primo
Art. 5
In vigore dal 8 ago 1995
1. Il direttore generale del Dipartimento dispone eventuali visite ispettive straordinarie, anche su proposta motivata dei direttori centrali.
2. L'attività ispettiva straordinaria ha carattere di priorità e deve ritenersi sostitutiva di quella ordinaria, ancorchè già programmata, sulla base delle proposte degli ispettori centrali incaricati di norma per competenza territoriale, secondo le direttive del direttore generale del Dipartimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-5