Titolo primo

Art. 5

In vigore dal 8 ago 1995
1. Il direttore generale del Dipartimento dispone eventuali visite ispettive straordinarie, anche su proposta motivata dei direttori centrali. 2. L'attività ispettiva straordinaria ha carattere di priorità e deve ritenersi sostitutiva di quella ordinaria, ancorchè già programmata, sulla base delle proposte degli ispettori centrali incaricati di norma per competenza territoriale, secondo le direttive del direttore generale del Dipartimento.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-5

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Art. 5 Regolamento concernente i criteri e le modalita' di esecuzione dell'attivita' ispettiva dei servizi ispettivi centrale e compartimentali del Dipartimento del territorio. — Testo vigente | Portale Normativo