Titolo primo

Art. 1

In vigore dal 8 ago 1995
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l' della legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente le "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze"; Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze"; Visto l', Capo VI, del decreto ministeriale 23 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, concernente la "Organizzazione interna del Dipartimento del territorio"; Considerata la necessità di stabilire i criteri e le modalità di esecuzione della attività ispettiva del Dipartimento del territorio; Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994; Vista la comunicazione protocollo n. 839 inviata il 20 marzo 1995 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Il Servizio ispettivo centrale svolge le funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sulla efficienza dei servizi ed uffici del Dipartimento del territorio, con esclusione di funzioni direttive o sostitutive nella organizzazione interna e nella attività operativa dei servizi ed uffici medesimi.
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