Titolo primo
Art. 1
In vigore dal 8 ago 1995
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l' della legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente le "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze";
Visto l'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, concernente il "Regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze";
Visto l', Capo VI, del decreto ministeriale 23 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, concernente la "Organizzazione interna del Dipartimento del territorio";
Considerata la necessità di stabilire i criteri e le modalità di esecuzione della attività ispettiva del Dipartimento del territorio;
Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;
Vista la comunicazione protocollo n. 839 inviata il 20 marzo 1995 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Il Servizio ispettivo centrale svolge le funzioni di vigilanza sul corretto andamento e sulla efficienza dei servizi ed uffici del Dipartimento del territorio, con esclusione di funzioni direttive o sostitutive nella organizzazione interna e nella attività operativa dei servizi ed uffici medesimi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-1