Titolo secondo
Art. 17
In vigore dal 8 ago 1995
1. Il capo del servizio ispettivo compartimentale esercita funzioni di coordinamento dell'attività ispettiva di competenza sulla base delle direttive impartite dal direttore del compartimento, esegue personalmente verifiche ispettive ordinarie e straordinarie, secondo le disposizioni del direttore del compartimento, assegna gli incarichi di verifica e controllo ordinari e straordinari agli ispettori compartimentali con criteri di rotazione, avuto riguardo agli uffici da sottoporre ad ispezione.
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-17