Titolo secondo
Art. 18
In vigore dal 8 ago 1995
1. Nell'espletamento delle proprie funzioni di carattere ordinario il servizio ispettivo compartimentale svolge le seguenti attività:
a) verifiche di cassa e gestione, accessi ed ispezioni presso gli uffici periferici del compartimento di pertinenza, nei modi e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge;
b) accessi ed ispezioni presso gli uffici periferici al di fuori della propria circoscrizione territoriale, qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento di un incarico.
2. Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1 deve essere data preventiva e motivata comunicazione al direttore generale del Dipartimento, al direttore compartimentale di dipendenza ed al direttore compartimentale territorialmente competente, il quale adotta i provvedimenti necessari per assicurare la collaborazione del corrispondente servizio ispettivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-18