Titolo secondo

Art. 21

In vigore dal 8 ago 1995
1. Al termine dell'incarico, l'ispettore compartimentale presenta una relazione scritta sugli accertamenti svolti, evidenziando le problematiche riscontrate. 2. Le risultanze delle verifiche condotte sono comunicate al capo del servizio ispettivo competente per l'inoltro al direttore del compartimento, che impartisce le opportune direttive all'ufficio ed ai servizi della direzione compartimentale interessati, per gli adempimenti di competenza.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-21

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Art. 21 Regolamento concernente i criteri e le modalita' di esecuzione dell'attivita' ispettiva dei servizi ispettivi centrale e compartimentali del Dipartimento del territorio. — Testo vigente | Portale Normativo