Titolo terzo
Art. 26
In vigore dal 8 ago 1995
1. L'ispettore nel corso dei controlli può acquisire elementi istruttori su base documentale o su base dichiarativa di funzionari ed impiegati assumendone a verbale le indicazioni e le informazioni.
2. Il verbale sottoscritto dall'ispettore e dal dichiarante deve essere redatto in triplice esemplare di cui:
a) una copia deve essere rilasciata allo stesso dichiarante;
b) una copia deve essere conservata agli atti del servizio ispettivo operante;
c) una copia deve risultare allegata alla relazione redatta dall'ispettore medesimo.
3. Per impedire l'alterazione o la sottrazione di documenti, l'ispettore deve apporre il visto sui documenti esaminati e ritenuti di particolare rilevanza probatoria, per riprodurli in copia autenticata al fine di allegarli alla relazione conclusiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-26