Titolo terzo

Art. 29

In vigore dal 8 ago 1995
1. Tutte le disposizioni, di pari portata normativa, in contrasto con quanto riportato nel presente regolamento devono ritenersi abrogate. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 giugno 1995 Il Ministro: FANTOZZI Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1995 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 141
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-29

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Art. 29 Regolamento concernente i criteri e le modalita' di esecuzione dell'attivita' ispettiva dei servizi ispettivi centrale e compartimentali del Dipartimento del territorio. — Testo vigente | Portale Normativo