Titolo terzo
Art. 25
In vigore dal 8 ago 1995
1. Gli ispettori nell'esercizio delle proprie funzioni hanno facoltà di accesso ai servizi, uffici e reparti sottoposti ad ispezione di competenza, con possibilità di prendere visione ed esaminare atti e documenti a diretta richiesta.
2. L'analisi degli atti esaminati nel corso delle ispezioni deve essere di norma effettuata a campione, salvo che particolari circostanze richiedano criteri diversi.
3. Gli ispettori hanno la facoltà di sentire presso la propria sede di servizio funzionari ovvero impiegati, segnalando la necessità all'ufficio di appartenenza dei predetti dipendenti, la cui collaborazione o le cui dichiarazioni possono ritenersi utili nel corso della istruttoria; in tali circostanze possono verbalizzare eventuali dichiarazioni rilasciate dai predetti funzionari per tutti i successivi sviluppi delle indagini ispettive.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-25