Titolo secondo

Art. 20

In vigore dal 8 ago 1995
1. In caso di indagini ispettive relative al comportamento di funzionari ovvero impiegati, il servizio ispettivo compartimentale informa la direzione compartimentale, affinché sia data tempestiva comunicazione agli interessati ai sensi del comma 5 dell'art. 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 287 del 1992. 2. L'esito degli accertamenti viene trasmesso con apposita relazione tramite la direzione compartimentale al direttore centrale del personale per le eventuali procedure e provvedimenti di competenza.
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