Titolo secondo
Art. 22
In vigore dal 8 ago 1995
1. Le funzioni di vigilanza e di controllo vengono espletate a mezzo di:
a) ispezioni, che consistono in un esame generale e sistematico delle attività dell'ufficio periferico, finalizzate specificatamente a verificare la funzionalità dei servizi, il conseguimento degli obiettivi, l'utilizzo delle risorse in termini di mezzi e personale, l'efficienza produttiva;
b) accessi, che consistono in indagini ed accertamenti limitati a singoli rami di servizio ovvero a specifici atti, fatti o situazioni;
c) controlli di cassa, che consistono nella verifica di singole operazioni amministrative e contabili per accertare la regolarità e la correttezza della gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-22