Titolo secondo
Art. 19
In vigore dal 8 ago 1995
1. Il direttore del compartimento dispone eventuali visite ispettive straordinarie.
2. L'attività ispettiva straordinaria ha carattere di priorità rispetto a quella ordinaria, ancorchè già programmata, secondo le disposizioni del direttore del compartimento.
3. Dell'attività ispettiva straordinaria deve esserne data, di volta in volta, notizia al Servizio ispettivo centrale, ai sensi dell'.
4. L'esito dell'attività ispettiva compartimentale rischiesta dal segretario generale, tramite il competente direttore compartimentale, ai sensi dell', comma 2, della legge n. 358 del 1991, va riferito direttamente al predetto segretario generale.
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