Titolo primo

Art. 3

In vigore dal 8 ago 1995
1. La vigilanza sull'attività dei servizi ed uffici ed il controllo della conformità di essa alle norme di legge e di regolamento, alle istruzioni e direttive impartite dal Dipartimento del territorio e dalle relative direzioni centrali, sono esercitati dai dirigenti assegnati al Servizio ispettivo centrale con funzioni di ispettore generale centrale o ispettore capo centrale. 2. Nello svolgimento di dette funzioni gli ispettori sono equiparati ai direttori dei compartimenti del territorio. 3. Ai predetti è attribuita la facoltà di eseguire controlli sul corretto andamento e sulla efficienza dei vari uffici del Dipartimento del territorio mediante richiesta di documentazione, accessi ed ispezioni e pertanto sono autorizzati a recarsi, per il tempo necessario, presso i servizi centrali, le direzioni compartimentali e gli uffici periferici sottoposti a verifica ispettiva, utilizzando i mezzi più idonei secondo la convenienza economico-pratica per l'amministrazione, ai sensi della vigente normativa.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-3

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