Titolo primo

Art. 6

In vigore dal 8 ago 1995
1. Gli ispettori centrali possono avvalersi, nell'ambito della loro attività, della collaborazione di funzionari ed impiegati esperti delle direzioni centrali, previa autorizzazione del direttore centrale competente, nonché della collaborazione di funzionari ed impiegati delle direzioni compartimentali, ivi inclusi gli ispettori compartimentali e degli uffici periferici, previo assenso del direttore compartimentale e del dirigente dell'ufficio periferico competente.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-6

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Art. 6 Regolamento concernente i criteri e le modalita' di esecuzione dell'attivita' ispettiva dei servizi ispettivi centrale e compartimentali del Dipartimento del territorio. — Testo vigente | Portale Normativo