Titolo primo
Art. 6
In vigore dal 8 ago 1995
1. Gli ispettori centrali possono avvalersi, nell'ambito della loro attività, della collaborazione di funzionari ed impiegati esperti delle direzioni centrali, previa autorizzazione del direttore centrale competente, nonché della collaborazione di funzionari ed impiegati delle direzioni compartimentali, ivi inclusi gli ispettori compartimentali e degli uffici periferici, previo assenso del direttore compartimentale e del dirigente dell'ufficio periferico competente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1995-06-13;297#art-6